Re: Patente nautica
Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con D.P.R 9 ottobre 1997 n. 431
(pubblicato nella G.U. n. 293 del 17 dicembre 1997).
Art. 1
(Oggetto)
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la
revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese le navi da
diporto.
2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e delle navi da diporto sono denominate
patenti nautiche.
Art. 2
(Comando e condotta delle unità da diporto)
1. Chi assume il comando e la condotta di un’unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri
deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all’articolo 3, nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia
dalla costa quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc.
se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300
cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc. se a motore diesel, comunque con
potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in
possesso della patente per nave da diporto di cui all’articolo 4.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano
entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore
a quelle indicate al comma 1, lett. b) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di
patente:
a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a
motore;
b) aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario
e motovelieri;
c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri
quadrati nonchè per le unità (recte: con esclusione delle unità) a remi che navigano entro un miglio
dalla costa;
d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d’acqua e dei natanti diversi da quelli
indicati alle lettere b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrate
inferiori a quelle previste al comma 1, lett. b).
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività di istruzione
svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni nazionali e dalla Lega
navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per
responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
Art. 3
(Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto)
1. Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri,
sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a
vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.
3. A richiesta dell’interessato le patenti di cui al comma 1, possono essere rilasciate per il comando e
la condotta delle sole unità a motore.
Art. 4
(Patente per il comando delle navi da diporto)
1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto,
aventi una lunghezza superiore a 24 metri.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità
da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e
motoveliero.
Art. 5
(Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche)
1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, nè la convalida delle stesse,
coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche,
anatomiche o funzionali indicate nell’allegato A) al presente regolamento che impediscono di svolgere
con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare..
2. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato dall’Ufficio dell’unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può
essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da
un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle
Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso
l’accertamento è effettuato presso la struttura pubblica di appartenenza o all’interno di gabinetti
medici dotati delle necessarie attrezzature.
3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute
indispensabili si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e
dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita.
L’interessato, a proprie spese, può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione
medica locale di cui al comma 6.
4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato
alla Commissione medica locale di cui al comma 6, che indica anche l’eventuale termine entro il quale
effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della
patente.
5. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è demandato alle commissioni mediche locali costituite
in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla Autorità marittima o dal Prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della condotta dell’unità da
diporto.
6. La commissione medica locale in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi
correttive, può stabilire per i soggetti indicati alla lett. a) del comma 5, termini di validità delle patenti
ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per i ricorsi avverso i
provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e
psichici.
8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli
interessati.
9. L’accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione della domanda per sostenere l’esame di abilitazione. Il certificato medico
deve essere conforme al modello previsto all’allegato B) del presente regolamento.
Art. 6
(Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche)
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati
condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e
per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e dal Decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non
siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
Nota: in materia di riabilitazione si richiama il dispaccio n. 82035108 del 47.1997 di Maricogecap con allegato il relativo parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato
3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 7
(Requisiti per l’ammissione agli esami)
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui all’articolo 3, gli interessati
devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto gli
interessati devono essere in possesso della patente di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) da almeno un
triennio.
3. Nell’istanza di ammissione agli esami è dichiarata la eventuale richiesta di limitazione alle sole
unità a motore.
Art. 8
(Autorità competenti al rilascio delle patenti)
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le patenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett.
a);
b) le Capitanerie di Porto e gli Uffici circondariali marittimi per le patenti di cui all’articolo 3, comma
1, lett. b);
c) le Capitanerie di Porto, per le patenti di cui all’articolo 4.
2. Le patenti sono conformi al modello riportato nell’allegato C) al presente regolamento.
Art. 9
(Commissioni di esame)
1. L’esame per il conseguimento della patente di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), è sostenuto
dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Capo del circondario
marittimo, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in s.p.e., tra gli Ufficiali superiori
del corpo di stato maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo, tra i docenti degli Istituti nautici o
professionali di navigazione o di attrezzatura e manovra, tra il personale della gente di mare in
possesso del titolo professionale non inferiore a quello di padrone marittimo ovvero, da un
esaminatore, nominato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari del Ministero dei trasporti e della
navigazione abilitati, a norma della legge 1 dicembre 1986, n. 870. Per la prova pratica di navigazione
l’esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla
Lega navale italiana.
2. La Commissione d’esame per il conseguimento della patente di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b),
è nominata dal Capo del circondario marittimo ed è costituita:
a) dal Presidente, scelto tra gli ufficiali superiori in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore
o delle Capitanerie di porto, tra i docenti degli Istituti nautici o professionali di navigazione o di
attrezzatura e manovra, ovvero tra Capitani di lungo corso qualificati comandanti di navi mercantili
dalle convenzioni internazionali. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal Capo del
circondario marittimo.
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a sottotenente di vascello
in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso,
ovvero da un capitano di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso, in qualità di membro.
c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana, in
qualità di membro, per lo svolgimento della prova pratica di navigazione a vela.
3. La Commissione d’esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto,
di cui all’articolo 4, è nominata dal Capo del compartimento marittimo, con le modalità indicate al
comma 2, lettere a) e b).
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esami sono svolte da un sottufficiale del corpo delle
Capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
5. Il programma d’esame per il conseguimento della patente di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), è
contenuto nell’allegato D); il programma d’esame per il conseguimento della patente di cui all’articolo
3, comma 1, lett. b), è contenuto nell’allegato E); il programma d’esame per il conseguimento della
patente di cui all’articolo 4, è contenuto nell’allegato F).
Art. 10
(Domanda di ammissione agli esami)
1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano istanza alla competente
autorità marittima o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo,
conforme all’allegato G), corredata dal certificato medico di cui all’articolo 5, da due foto formato
tessera e dall’attestazione di pagamento del tributo previsto per l’ammissione agli esami.
2. Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell’autorità marittima o
dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un
documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da
diporto ai sensi dell’articolo 27.
3. Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi. Le prove
di esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione per l’esercitazione a bordo delle unità da diporto.
Art. 11
(Accertamento dei requisiti morali)
1. Per l’accertamento del possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 6, l’Autorità marittima o gli
uffici provinciali della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il certificato del
casellario giudiziale.
2. Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita
una dichiarazione rilasciata dall’autorità consolare.
Art. 12
(Candidati agli esami già in possesso di una abilitazione)
1. I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al comando e alla condotta di
unità da diporto per la sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per
conseguire l’abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono sostenere la sola prova
pratica.
2. I candidati agli esami, che sono in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa
per conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere un esame
integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l’abilitazione
posseduta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi agli esami, devono presentare istanza ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, corredata della documentazione indicata al medesimo comma 1, nonché
copia della patente nautica posseduta.
4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti l’autorizzazione provvisoria e,
per poter sostenere gli esami, devono richiedere al competente Ufficio la prenotazione,di cui
all’articolo 14.
Art. 13
(Conseguimento delle patenti senza esami)
1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle Capitanerie di porto, in servizio permanente o del
ruolo ad esaurimento, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente
regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in
servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta
dei mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui
all’articolo 3, nei limiti dell’abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite senza
esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o volontari di truppa in
ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai Comandi della
guardia di finanza.
3. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al personale delle stesse Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6.
4. I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati dall’estratto matricolare ovvero da
una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal
possesso dell’abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai Comandi della guardia di finanza per la
navigazione entro sei miglia dalla costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla abilitazione indicata al comma 5,
devono presentare la domanda di cui all’articolo 10, corredata dal certificato medico, marca da bollo,
due foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di rilascio e dello stampato
a rigoroso rendiconto.
Art. 14
(Calendario degli esami)
1. I candidati in possesso dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 10, comma 2, in corso di
validità, per sostenere gli esami, devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere l’esame presso
l’Ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni
comprovanti il pagamento della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso
rendiconto, nonché la marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione
del candidato a sostenere l’esame.
2 Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei
candidati che devono essere sottoposti ad esame, nominando una o più commissioni per lo
svolgimento delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque giorni
successivi dalla data della dichiarazione di disponibilità all’esame.
3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto
seguito la dichiarazione di disponibilità all’esame ovvero, quando il candidato regolarmente
convocato, indipendentemente dai motivi, non si sia presentato all’esame per due volte.
Art. 15
(Svolgimento dell’esame)
1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all’esame munito di un documento
di identificazione in corso di validità.
2. L’esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica è svolta in base ai
programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari
d’esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle
materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del
giudizio.
3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica.
4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all’articolo 3, lett. a), è svolta su unità da
diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, riconosciuta idonea dalla Commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento
della patente di cui all’articolo 3, lett. b), è effettuata su unità da diporto a vela con motore ausiliario, o
a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, iscritte nei registri e
appartenenti alla categoria per la quale si richiede l’abilitazione.
5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all’articolo 4, è svolta su nave da diporto
ovvero, in caso di indisponibilità, su unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti.
6. L’unità da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall’assicurazione per gli
eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a
bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell’unità da diporto
utilizzata per lo svolgimento dell’esame.
7. L’esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le
prove.
8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un
mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalità previste dal comma 2, dell’articolo
14.
9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, può sostenere nuovamente
solo la prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalità di cui
all’articolo 14, comma 2.
10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad
ulteriori pagamenti di tasse o tributi.
Art. 16
(Verbali di esame per patenti nautiche)
1. Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato
dall’esaminatore unico, da tutti i membri della Commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono
riportati i nominativi dei candidati e l’esito finale delle prove dell’esame. Per la prova di carteggio
nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente Ufficio
marittimo o della M.C.T.C..
Art. 17
(Rilascio delle patenti nautiche)
1. Al termine della prova pratica, il presidente della commissione, o l’esaminatore, provvede alla
consegna della relativa patente nautica, previa apposizione sul documento stesso della propria firma e
di quella del candidato.
2. Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei alla prova teorica o a quella pratica
sono tenute in sospeso per l’eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova ai sensi dell’articolo 15,
comma 8 e 9.
3. La patente predisposta per i candidati che non hanno superato l’esame è annullata e allegata al
relativo fascicolo.
4 . Per i soggetti già in possesso di una abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al
ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell’avvenuto ritiro della
patente è data comunicazione all’autorità che ha provveduto al rilascio.
Art. 18
(Registro delle patenti nautiche)
1. Gli Uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle patenti rilasciate ed alle
successive variazioni in un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Nota :Il modello di registro delle patenti nautiche è stato approvato con D.M. 11 giugno 1998 ( G.U. n.152/1998)
Art. 19
(Durata e convalida delle patenti)
1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità. La
durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o del convalida abbiano
compiuto il sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima della
scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
2. La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano affetti da infermità fisiche o
psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in
conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità fisica di cui all’articolo 5.
3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità
da diporto. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla
scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
4. Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata,
all’Ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui all’articolo 5.
L’interessato deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all’articolo 6, nonché
l’eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto compilando a
tale scopo i quadri A, B, E ed F della domanda di cui all’allegato G).
5. Il competente Ufficio, provvede alla convalida della patente ovvero invia all’interessato, nel termine
di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo
documento e recante la seguente dicitura “Patente nautica n......... Validità confermata fino al.......... .”
seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida devono essere annotati nel
registro delle patenti.
Nota : Il modello di talloncino-autoadesivo è stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U.26/98)
6. Qualora dal certificato di idoneità fisica risultino prescrizioni, quali l’uso di protesi o particolari
limitazioni ai sensi dell’articolo 5, queste sono annotate dall’Ufficio direttamente sulla patente ovvero
sul talloncino adesivo da inviare all’interessato e recante la seguente dicitura “Patente nautica
n......validità confermata fino al...........prescrizioni mediche....................” seguita dalla sigla del
funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni devono essere annotati nel
registro delle patenti.
Art. 20
(Patenti nautiche deteriorate o illeggibili)
1. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.
2. Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma 1, l’interessato presenta al competente
Ufficio, oltre ai documenti previsti per la conferma della validità di cui al comma 4, dell’articolo 19,
anche due foto, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a
rigoroso rendiconto nonché della tassa di concessione governativa per l’anno in corso. La patente
sostituita è ritirata ed annullata.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l’Ufficio provvede ad effettuare la seguente
annotazione: “sostituisce la patente n._____rilasciata in data _________”:
Art. 21
(Cambio di residenza)
1. In caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve darne comunicazione diretta o
con raccomandata all’Ufficio che ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva di cui
all’articolo 10, compilando a tale scopo il quadro A dell’allegato G).
2. L’Ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, provvede ad aggiornare a
vista il documento ovvero ad inviare all’interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo
documento recante la seguente dicitura: “Patente nautica n:.....residente a............... in Via..............”
seguita dalla sigla del funzionario incaricato.
Nota: Il modello di talloncino-autoadesivo è stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U.26/98)
Art. 22
(Smarrimento o distruzione della patente nautica)
1. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente nautica, il titolare deve farne denuncia
alle autorità di pubblica sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia resa.
2. Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato del documento, deve presentare al
competente Ufficio oltre alla domanda di cui all’allegato G in duplice copia, la denuncia di cui al
comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento del tributo previsto dalla tabella annessa alla legge
11 febbraio 1971, n. 50 e della tassa per l’anno in corso e dello stampato a rigoroso rendiconto nonché
due foto formato tessera. Il documento, a norma dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è
esente dal bollo.
3. Copia della domanda è restituita all’interessato e consente, per la durata di giorni trenta, di
comandare e condurre le unità da diporto nei limiti dell’abilitazione posseduta.
4. Nel duplicato di patente l’Ufficio provvede a riportare la seguente annotazione ”duplicato della
patente n..........rilasciata in data ............”, seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.
Art. 23
(Revisione delle patenti nautiche)
1. L’Autorità marittima e quella della navigazione interna, possono disporre che siano sottoposti a
visita medica presso la Commissione medica locale di cui all’articolo 5 o ad esame di idoneità i titolari
di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti. L’esito della visita medica è comunicato all’Autorità Marittima o a quella della M.C.T.C.
che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per
l’annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
Art. 24
(Revisione straordinaria delle patenti nautiche )
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre con proprio decreto la revisione
straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati
periodi. Le modalità ed i termini per la revisione delle patenti sono stabiliti nel medesimo decreto.
Art. 25
(Sospensione delle patenti nautiche)
1.La patente nautica è sospesa dall’Autorità marittima o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio,
qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici
e psichici di cui all’articolo 5. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l’interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psico-fisica.
2. La patente può essere altresì sospesa dalla competente Autorità marittima o della Navigazione
interna in uno dei seguenti casi:
a) assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto
l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità
pubblica e da produrre danni;
c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del Prefetto.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente non può superare il periodo
di sei mesi nei casi indicati alle lett. a), e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lett. b) del
medesimo comma.
4. La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente Autorità marittima o della navigazione interna
quando sia iniziato procedimento penale a carico dell’abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero
lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle
unità e delle navi da diporto o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro II
del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto
all’accertamento della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il proprio
comando o ufficio, all’Autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al Prefetto
se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità, ricevute gli atti, dispongono, ove
sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente
fino ad un massimo di un anno e ordinano all’interessato di consegnare la patente medesima, entro
cinque giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza, presso il proprio ufficio
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose il
giudice con la sentenza dispone la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente
da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima
la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due
mesi ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla
cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici, all’Ufficio che ha provveduto
al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui a commi 2 e 4 è ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti e della navigazione.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati
all’Ufficio che ha provveduto al rilascio per l’annotazione nel registro di cui all’articolo 18.
Art. 26
(Revoca della patente)
1. La patente nautica è revocata dall’Autorità marittima o della navigazione interna che l’ha rilasciata
nel caso in cui il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti dall’articolo 5 ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 6.
2. I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del giudice non possono ottenere una
nuova abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.
Art. 27
(Esercitazioni pratiche)
1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed
alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, o della nave da diporto,
purché a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno
un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l’interessato aspira a conseguire.
2. Il capo del circondario marittimo o l’autorità preposta alla disciplina delle acque interne, possono
determinare con propria ordinanza i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per
l’effettuazione delle esercitazioni.
Art. 28
(Disciplina delle scuole nautiche)
1. I centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche sono denominati “scuole nautiche”.
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della
Regione del luogo in cui hanno la sede principale(°).
(°) le funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza sono state attribuite alle Province (art. 105 del decreto legislativo n.112 del 31.3.1998
)
3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di commercio, industria artigianato e
agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione
per la nautica, la competente Regione (recte Provincia) provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 2, previo accertamento dell’esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli
strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.
4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317,
dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati
agli esami possono richiedere l’autorizzazione di cui al comma 2. Per ottenere l’autorizzazione le
autoscuole devono avere la disponibilità di un’unità da diporto, avente l’abilitazione alla navigazione
almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.
5. L’autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata previo parere del Capo del compartimento
marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell’Ufficio provinciale della
M.C.T.C..
6. Possono svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo
professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli Istituti nautici o professionali per la
navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle Capitanerie di porto in
congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la
patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
Art. 29
(Enti e associazioni nautiche a livello nazionale)
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il
conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto
ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di “Centri di istruzione per la
nautica”. Per detti enti non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 2.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli Enti e delle Associazioni nautiche di cui al comma 1, è
di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per
la nautica di cui al comma 1, un rappresentante dell’Ente o dell’associazione può far parte della
Commissione di esame, senza diritto di voto.
Art. 30
(Commissioni di esame fuori sede)
1. Le scuole nautiche, gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale di cui agli articoli 28 e 29
possono richiedere che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le
loro sedi. Il numero dei candidati non deve essere inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di missione
per i componenti delle Commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Art. 31
(Persone in possesso di titoli professionali)
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o
per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono
comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con d.m. 5 luglio 1994,
n.. 536.
2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a
combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza,
installati a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto.
3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono
condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della
potenza stabilita per ciascun titolo.
Art. 32
( Disposizioni transitorie e complementari)
1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell’articolo 20, primo
comma, lett. a) e b) della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle
unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri con i limiti di
navigazione indicati rispettivamente all’articolo 3, comma 1 lettere a) e b). Le abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell’articolo 20, primo comma, lett. c) e d) della legge
11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, con i limiti di
navigazione indicate rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Alla sostituzione del documento di abilitazione alla navigazione di cui al comma 1, provvede
l’Autorità marittima o quella della M.C.T.C., in occasione della convalida della patente.
3. Coloro che sono in possesso delle patenti nautiche per il comando e la condotta delle imbarcazioni
da diporto, conseguite in data anteriore al presente regolamento, all’atto della convalida devono
dichiarare l’eventuale possesso di altra abilitazione, rilasciata con documento separato. In tal caso, ove
le abilitazioni rilasciate con documenti separati abbiano gli stessi limiti di navigazione i documenti
posseduti devono essere presentati alla competente Autorità marittima o a quella della M.C.T.C., per
essere unificati.
4. La competenza a svolgere la procedura di unificazione dei documenti è devoluta all’Ufficio che ha
rilasciato l’ultima abilitazione.
5. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui
all’articolo 16 del Regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932
n. 1884, in data anteriore al 24 aprile 1990 possono conseguire, senza sostenere gli esami, la patente a
motore, di cui all’articolo 3, comma 3, per la navigazione entro dodici miglia, purché in possesso dei
requisiti psicofisici e morali previsti dal presente regolamento.
6. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle
caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per
la quale la medesima omologazione è stata richiesta.
Art. 33
(Disposizioni abrogative e finali)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati:
a) gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, primo, terzo e quarto comma, 30, 31, 32,
50 e 51 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;
b) l’articolo 3, comma 10, della legge 8 agosto 1994, n. 498;
c) l’articolo 11 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647.
2. Sono altresì abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990, n. 458, e 16 marzo 1991, n. 173, recanti
i regolamenti sulla composizione delle commissioni, i programmi e le modalità di svolgimento degli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni e navi da diporto, nonchè il
decreto ministeriale 6 giugno 1973, recante norme per l’accertamento dei requisiti fisici per il
conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed
alla condotta dei motori.
3. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Art. 34
(Entrata in vigore)
1 Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.